Articole
Il diritto alla cultura
e la missione solidale dei musei
The right to culture
And the solidarity
mission of museums
DOI: 10.24193/SUBBiur.63(2018).3.10
Published Online: 2018-12-17
Published Print: 2018-12-17
Antonio MANIATIS*
Abstract:
The right to
culture constitutes a constitutional guarantee being relevant to various
activities and the mission of museums. This mission, just like tourism, is
associated with the ideal of fraternity among the private individuals, namely
to the principle of solidarity. Culture constitutes a part of the environment,
which is submitted to the principle of sustainability, mainly as far as
heritage is concerned. Besides, museums have an ambivalent relation with wars
and could be associated with constitutional guarantees, for instance by
promoting the enjoyment of fundamental rights, particularly of new rights (or
solidarity rights).
Keywords: culture; environment; museums; principle of solidarity; tourism.
Riassunto:
Il diritto alla cultura costituisce una garanzia costituzionale relativa a varie attività e alla missione dei musei. Questa missione, come il fenomeno connesso del turismo, è associata all’ideale della fraternità fra i privati, cioè al principio solidaristico. La cultura è parte dell’ambiente, il quale è sottomesso al principio di durabilità, soprattutto per quanto riguarda il patrimonio. Inoltre, i musei hanno una relazione ambivalente con le guerre e potrebbero essere associati alle garanzie costituzionali, ad esempio promovendo il godimento dei diritti fondamentali, in modo particolare dei nuovi diritti (o diritti di solidarietà).
Parole chiave: ambiente; cultura; musei; principio solidaristico; turismo.
SOMMARIO: 1. Introduzione: approccio costituzionale alla cultura. 2. Il diritto della cultura. 3. Consacrazione limitata dei diritti alla cultura e soprattutto all’ambiente. 4. Le novità del diritto - responsabilità all’ambiente, della sostenibilità e della parità delle categorie dei beni culturali. 5. Il diritto allo sviluppo sostenibile. 6. Emersione di un principio di ‘’stato sociale sostenibile di diritto’’? 7. Il principio solidaristico sul tema del turismo ed i musei. 8. Il principio solidaristico sul tema della pace ed i musei. 9. Conclusione: Il diritto fondamentale alla cultura ed i musei.
Il riconoscimento dei diritti dell’uomo all’interno delle Costituzioni formali moderne si ricollega alla tradizione degli ideali della Rivoluzione francese, ossia alla triade libertà, uguaglianza, fraternità[1].
Sarebbe interessante analizzare il diritto costituzionale alla cultura e la missione dei musei relativa all’ideale della fraternità, cioè al principio solidaristico. Si tratta soprattutto del caso dei cosiddetti “Paesi archeologici’’, come l’Italia e la Grecia, che sono intensamente associate agli enti culturali[2]. In ogni caso, l’Italia fa mostra di una suddivisione “pionieristica’’ del diritto della cultura, che consiste nel regime legale contro le infrazioni dei beni culturali, principalmente adottato dalla Grecia attraverso la legge n. 3658/2008[3].
Il diritto della cultura è incluso nel diritto pubblico, più precisamente nella parte speciale del diritto amministrativo[4]. È stato oggetto, su scala internazionale, di varie monografie, incentrate particolarmente sul tema del patrimonio[5]. Inoltre, la bibliografia specializzata viene completata da manuali[6].
Il diritto della cultura costituisce una branca speciale, per meglio dire particolare per il fenomeno culturale[7]. Si tratta della branca che disciplina le attività svolte dai pubblici poteri, sia per favorire l’educazione artistica e scientifica dei cittadini, sia per disciplinare l’attività dei privati che rientrano in questo settore dell’attività dell’uomo e che sono generalmente considerate esercizio di corrispondenti libertà, quali la “libertà dell’arte”, la “libertà della scienza”, la “libertà d’insegnamento”, ecc.[8]
Dunque, una suddivisione importante consiste nel “diritto dei beni culturali”, il quale stabilisce il regime di questi beni[9]. Bene culturale non è la cosa (res) che lo rappresenta[10]. È una qualificazione giuridica, riferita a una cosa in ragione della cosiddetta “realità’’ del bene culturale: una connotazione immateriale, una qualità incorporea, un’attribuzione che riflette un apprezzamento sociale di capacità rappresentativa della cosa, accertato ufficialmente e riconosciuto erga omnes. La cosa è il supporto, il bene culturale è il suo valore pubblico[11]. Secondo il paragrafo 1 dell’articolo 2 del Codice italiano dei beni culturali e del paesaggio, il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
Altro settore che presenta particolare rilievo è costituito dall’ordinamento scolastico nei suoi vari cicli, primario, secondario e universitario[12]. I canoni sui due primi cicli formano una suddivisione particolare, il diritto dell’educazione scolastica in senso stretto (cioè non accademica). Particolarmente nell’ordinamento francese, i principi fondamentali dell’educazione sono i seguenti: la libertà, l’eguaglianza, la gratuità, la laicità e la neutralità[13]. Sarebbe utile segnalare che in greco antico la parola che significava “educazione’’ si usava anche per dichiarare la cultura. Non c’era un’altra parola, specializzata per il settore della cultura.
Il diritto della cultura non costituisce una branca autonoma, in contrapposizione con le branche tradizionali generali, come il diritto pubblico e il diritto penale[14]. Infatti, è trasversale (verticale, non autonomo), dotato di un contenuto di provenienza di varie branche autonome. Non è soltanto in dipendenza di branche generali ma è anche in piena comunicazione (in diretta) con altre branche specifiche (trasversali), come il diritto del turismo, attraverso meccanismi abbastanza originali nei confronti con i meccanismi di branche autonome[15]. Ad esempio, si tratta della novità di contratti di sponsorizzazione, di cui si fa uso anche per la repressione penale di infrazioni del diritto della cultura, come è il caso della Francia[16].
In ogni caso, oltre al diritto oggettivo della cultura, è bene tenere in considerazione anche il diritto soggettivo omologo [17].
I legislatori tendono ad evitare di fare uso del termine “diritto alla cultura”. Anche il Preambolo della Costituzione francese del 1946 non incluse questo termine ma consacrò il diritto in merito, esplicitamente per la prima volta nella storia costituzionale della Francia[18]. Quest’astensione può essere in alcuni casi attribuita ad un imbarazzo del potere per quanto riguarda la sua politica di produzione di diritti fondamentali, principalmente in relazione alla cultura ed all’ambiente[19].
Al giorno d’oggi, la grande maggioranza dei paesi riconosce il diritto fondamentale ad un ambiente sano ma la consacrazione costituzionale soprattutto di questo diritto, ma anche del diritto alla cultura, è relativamente limitata[20]. Per quel che concerne l’Italia, la Costituzione repubblicana non contempla specificatamente un diritto all’ambiente: esiste, esclusivamente, un interesse costituzionalmente relativo alla protezione (statale) dell’ambiente, manifestato all’articolo 9, che impegna la Repubblica alla tutela del paesaggio, seppure inteso in un’accezione ampia. A tale grave lacuna hanno fatto fronte, peraltro, giurisprudenza e dottrina, che hanno progressivamente riconosciuto all’ambiente valore primario e assoluto. La qualificazione del diritto all’ambiente come diritto soggettivo, si giustifica sotto il profilo costituzionale, innanzitutto alla luce degli articoli 2 e 3 della Costituzione[21]. Secondo l’articolo 2, ‘’la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità’’ (disposizione simile a quella del primo comma del paragrafo 1 dell’articolo 25 della Costituzione greca, priva di un riferimento esplicito allo svolgimento della personalità) ‘’e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale’’ (disposizione simile a quella del paragrafo 4 dell’articolo precitato 25, in cui si usa il termine ‘’debito’’ ed è omesso il riferimento alla solidarietà politica). L’articolo in merito accoglie, allo stesso tempo, il principio personalista, tramite il riconoscimento del primato della persona e dei suoi diritti rispetto allo Stato, il principio pluralista, che ne rappresenta un corollario, e quello solidaristico, inscindibilmente legato ai primi due[22]. Dunque, la responsabilità dell’uomo in favore dell’ambiente può registrarsi nel quadro dei principi personalista e pluralista (democratico) ed essenzialmente costituisce un dovere, anche contro l’Amministrazione Pubblica che ha l’obbligo speciale della tutela ambientale!
La Corte costituzionale esprime un interesse particolare per i quei nuovi diritti, quali il diritto alla privacy, il diritto all’ambiente, il diritto alla tutela da manipolazioni genetiche ecc., caratterizzanti la tipica società moderna, in perenne evoluzione[23]. Comunque, la giurisprudenza della Corte non ha mai chiarito ex professo se tale disposizione costituisca una clausola ‘’aperta’’, tramite cui si consentirebbe l’enucleazione di ‘’nuovi diritti’’, quelli provenienti dai bisogni storicamente emergenti nel progresso e nell’evoluzione della coscienza sociale.
In ogni caso, l’articolo 9 menziona: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico della Nazione”. Secondo alcuni, la tutela del patrimonio, così come concepita a livello costituzionale, impone (ma a parere di una parte della dottrina sarebbe assai preferibile usare il termine consente) al legislatore ordinario di ricorrere a strumenti di prevenzione e repressione dei comportamenti lesivi del patrimonio culturale, anche di natura penale[24]. Anche nell’ambito classico dell’ambiente risulta utile il ricorso al diritto penale, il cui utilizzo rende palese, allo stresso tempo, la difficoltà e l’importanza di rispondere all’esigenza di perseguire un elevato livello di tutela ambientale[25].
Inoltre, all’articolo 33 della Costituzione si è consacrata la libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento, come garanzia istituzionale dei beni culturali immateriali.
Per quanto riguarda l’ordinamento greco, in modo simile il primo comma del paragrafo 1 dell’articolo 16 della Costituzione, adottata nel 1975, prevede la libertà dell’arte, della scienza, della ricerca e dell’insegnamento. La consacrazione costituzionale della libertà dell’arte, della scienza e del loro insegnamento si realizza per la prima volta (con iniziativa di Alessandro Papanastasiou) nelle Costituzioni repubblicane del 1925 e del 1927, attraverso l’adozione della disposizione del primo comma del paragrafo 1 dell’articolo 142 della Costituzione tedesca del 1919[26]. Comunque, secondo il parere di una parte della dottrina tedesca, il diritto e l’arte coesistono in una relazione di ostilità naturale[27].
Nel primo comma del paragrafo 1 dell’articolo 24 dell’attuale Costituzione greca, è consacrato l’obbligo speciale dello Stato di prendere misure preventive o repressive per la protezione dell’ambiente[28]. Siccome nel testo del 1975 non c’era menzione della possibilità dei privati di svolgere la stessa attività, alla cui sono per definizione interessati, un tribunale bloccò la creazione di un’associazione che aveva come scopo ufficiale la protezione dell’ambiente di una regione. La giurisprudenza in merito, impregnata da uno spirito di statalismo assoluto, riconosceva una facoltà innegabile come competenza dello Stato a danno di un diritto umano di azione collettiva.
Attraverso la revisione del 2001, il primo comma del paragrafo 1 dell’articolo 24 della Costituzione greca ha acquisito la formulazione seguente: “La protezione dell’ambiente naturale e culturale costituisce obbligo dello Stato e diritto di ciascuno”.
Ad ogni modo, l’atto amministrativo che approva le condizioni ambientali di un’opera tecnica può essere impugnato qualora gli interessati abbiano un interesse legittimo personale, ma soprattutto se loro stessi siano abitanti della regione dell’opera. L’accoglimento del ricorso per l’annullamento sembra condizionato dalla dichiarazione di un interesse legittimo personale, cosa che non è allineata alla consacrazione di un diritto universale alla protezione degli aspetti dell’ambiente.
In ogni caso, il riconoscimento di un “diritto” universale senza eccezioni ha rivelato la dimensione politica di questa possibilità, che è ritenuta come un diritto civile (di azione sia individuale che collettiva) ma anche sociale. La consacrazione del “diritto” in contrapposizione con l’ “obbligo speciale” dello Stato per la stessa materia conferma la constatazione che i diritti civili frequentemente implicano un intervento necessario del settore pubblico per il loro esercizio, senza parlare dell’intervento pubblico (prestazioni sociali) che è per definizione indispensabile per quanto riguarda il godimento dei diritti sociali.
La Costituzione svolge una funzione non soltanto regolatrice ma anche didattica, essendo il supremo codice dei valori fondamentali. Tutte e due le funzioni vengono messe in evidenza da una giurisprudenza eccezionale del Consiglio di Stato greco, nella sentenza n. 2338/2009.
Il tribunale giudicò un ricorso per l’annullamento dell’atto del ministro della cultura, che aveva approvato la declassificazione totale e permanente della protezione di un edificio privato, in via Dionysiou Areopagitou n. 17, in prossimità del nuovo museo dell’Acropoli di Atene, situato ai piedi della collina dell’Acropoli. La giurisdizione annullò l’atto amministrativo poco prima dell’inaugurazione dell’edificio del museo e così bloccò la demolizione di un palazzo classificato come “opera d’arte”. In caso contrario, il monumento sarebbe stato sacrificato a causa dell’interruzione del contatto visuale fra il museo e l’Acropoli, cosa che era un argomento infondato da parte dell’Amministrazione Pubblica.
È importante sottolineare che il tribunale sembrò andare al di là dei limiti della formulazione della Costituzione. Menzionò, infatti, che la tutela del patrimonio culturale è obbligo dello Stato ed allo stesso tempo responsabilità e diritto di ciascuno. L’elemento innovativo di questa giurisprudenza consiste nell’uso del termine “responsabilità”, che non è affatto citato nella disposizione costituzionale, neppure nella revisione del 2001.
Ovviamente, questo termine suggerisce l’importanza dell’esistenza ed anche dell’esercizio del diritto di prendersi cura della tutela dei monumenti. Non è casuale che questa innovazione giurisprudenziale faccia parte di una sentenza di tale contenuto.
Il Consiglio di Stato essenzialmente si è focalizzato sullo strumento della garanzia istituzionale dell’ambiente, che è sottomesso alla durabilità, introdotta nella Costituzione attraverso la revisione precitata. Secondo il secondo comma del paragrafo 1 dell’articolo 24, sul tema dell’ambiente, “Per la sua conservazione lo Stato ha obbligo di prendere misure preventive o repressive particolari nel quadro del principio della durabilità”. In altre parole, la libertà civile di godimento dell’ambiente non è più meramente un diritto civile classico ma soprattutto una garanzia istituzionale, dato che essa ha acquisito uno scopo legale, la sostenibilità dei beni ambientali, con enfasi al patrimonio culturale. Ne risulta una responsabilità dei privati per quanto riguarda la loro relazione giuridica con l’ambiente, nel quadro di una garanzia istituzionale (che consiste nell’ambiente) particolarmente esigente per tutti i fattori partecipanti (‘’obbligo speciale’’ dello Stato e diritto soggettivo, combinato con responsabilità, dei privati).
L’introduzione di questo “pionieristico” concetto della responsabilità della società dei cittadini ha un impatto particolare, dato che si registra in un processo contro l’Amministrazione Pubblica. La sconfitta ministeriale attraverso l’argomento della “responsabilità” fondamentale universale è indicativa del ruolo degli interessati e soprattutto dei giudici per la tutela di un bene a interesse comune. Siccome la giurisdizione amministrativa fa parte del potere dello Stato, ha proceduto all’adempimento del dovere statale (non meramente amministrativo) della tutela dei beni culturali. In ogni caso, ha confermato la constatazione della dottrina che l’articolo 24 della Costituzione, insieme con la giurisprudenza ambientale del Consiglio di Stato, costituisce “il contributo più importante della Grecia alla cultura giuridica europea’’[29].
Inoltre, la problematica relativa alla “responsabilità” potrebbe evolversi attraverso la correlazione di questa nozione con il concetto del “debito”. Il paragrafo 4 dell’articolo 25 della Costituzione ellenica menziona che lo Stato ha il diritto di esigere l’adempimento del debito della solidarietà nazionale e sociale da tutti i cittadini. In modo simile, secondo l’articolo precitato 2 della Carta italiana “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Sarebbe utile segnalare che altri paesi, come il Portogallo e la Francia, hanno esplicitamente consacrato il dovere di difesa dell’ambiente. Infatti, la Costituzione portoghese, già nella sua versione iniziale, adottata nel 1976, menziona al paragrafo 1 dell’articolo 66 che “Tutti hanno diritto ad un ambiente di vita umano, sano ed ecologicamente equilibrato ed il dovere di difenderlo’’.
Infine, la sentenza summenzionata n. 2338/2009 segnala che la legge della cultura n. 3028/2002 non ha adottato la prevalenza giuridica della protezione dei monumenti antichi, come è il caso dell’Acropoli e dei beni culturali mobili della collezione del museo vicino, nei confronti della tutela dei monumenti più nuovi, come i due palazzi, situati in via Dionysiou Areopagitou, n. 17 e n. 19. Il Consiglio di Stato ha confermato il principio della parità dei beni culturali del patrimonio, indipendentemente dal loro carattere antico o più nuovo, in contrapposizione con il regime legislativo precedente. Infatti, la normativa abolita faceva mostra di uno spirito di favore degli oggetti antichi, sottintendendo la loro prevalenza.
Osservazioni analoghe valgono anche per il principio della parità di trattamento fra i beni culturali immateriali, per la prima volta istituzionalizzati nella legge n. 3028/2002, ed i beni materiali. Questo caso di doppia novità, in favore dei beni sia più nuovi che immateriali, promuove il principio generale (di applicazione intersettoriale) di eguaglianza, consacrato all’articolo 4 della Costituzione, come all’articolo 3 di quella italiana.
I diritti costituzionali di solidarietà vengono esemplificati dai diritti all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile[30]. La dottrina interpreta l’introduzione della sostenibilità nella Costituzione greca come consacrazione del principio intersettoriale dello sviluppo sostenibile ma essa non è unanime se questa versione della sostenibilità dovesse ritenersi come principio del diritto stesso dell’ambiente[31]. Indipendentemente da questa critica, esiste anche un’altra questione, che fino ad ora non ha preoccupato la dottrina. Il fondamento costituzionale del principio (separato) dello sviluppo è registrato al paragrafo 1 dell’articolo 106, soprattutto nel primo comma. Se in questa disposizione è previsto un obbligo speciale dello Stato per lo sviluppo dell’economia del Paese, lo sviluppo dovrebbe essere fondato anche sulle disposizioni relative allo svolgimento della personalità umana, dato che esso ha molte dimensioni, fra cui una culturale. Infatti, alla fine dell’epoca coloniale, è nata la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, delle Nazioni Unite. Secondo il paragrafo 1 dell’articolo 1, “Il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli sono legittimati a partecipare, a contribuire e a beneficiare dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali possano essere pienamente realizzati”.
Per quanto riguarda le Costituzioni, si può valorizzare la disposizione del paragrafo 1 dell’articolo 5 della Carta greca, che consacra il diritto universale allo sviluppo libero della personalità ed alla partecipazione alla vita sociale, economica e politica del Paese. Questa previsione, originale nella storia costituzionale ellenica, può combinarsi inter alia con la disposizione precitata dell’articolo 2 della Costituzione italiana.
È notabile l’aggiunta del riferimento al principio dello “stato sociale di diritto”, nella disposizione summenzionata del primo comma del paragrafo 1 dell’articolo 25 della Costituzione greca, attraverso la revisione del 2001. La novità del doppio principio viene ovviamente inspirata dal paragrafo 1 dell’articolo 28 della Costituzione tedesca[32]. Secondo un approccio tradizionale, l’introduzione di questa clausola non ha provocato un cambio essenziale nella Carta, dal momento che i principi dello Stato di diritto e dello Stato sociale, prima della revisione del 2001, erano stati riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza come costituzionali, sulla base degli articoli 15, 16, 38, 101 e 118 della Costituzione[33].
Comunque, l’aggiunta potrebbe considerarsi come dotata di due effetti relativi ai diritti soggettivi. Da un lato, si tratta del rinforzamento della stessa disposizione sulla possibilità di garanzia dei cosiddetti “nuovi diritti” fondamentali, non scritti. Dall’altro, la visione della Carta greca ha arricchito il suo contenuto sul tema dell’ambiente, come già segnalato. Ne risulta che il principio in merito è triplice, formato cioè dallo Stato di diritto (principalmente relativo ai diritti civili e politici), sociale (implicando il riconoscimento ed il rispetto dei diritti sociali dei privati con prestazioni sociali dallo Stato) e sostenibile (diritti legati al principio solidaristico, al godimento ed alla protezione dell’ambiente ed allo sviluppo sostenibile) [34]. L’emersione di un principio concernente il ruolo dello Stato sul tema dell’ambiente e della cultura sarebbe utile per la questione dell’eventuale emersione di “nuovi diritti” non scritti nell’ordinamento greco, dal momento che la disposizione del primo comma del paragrafo 1 dell’articolo 25 della Costituzione, per quanto riguarda la sua formulazione iniziale, non era interpretata come potenzialmente generatrice di “nuovi diritti”, secondo l’opinione prevalente della dottrina.
Il turismo costituisce una materia marginale, se non inesistente, nelle costituzioni formali. Ad ogni modo l’approccio corrente a questo fenomeno socioeconomico da varie organizzazioni come l’Organizzazione Mondiale di Turismo e l’Unione europea è ovviamente ispirato dal principio solidaristico, essendo basato sul concetto dello sviluppo sostenibile delle destinazioni turistiche. Il paragrafo 3 dell’articolo 3 del Codice Mondiale di Etica di Turismo, adottato dall’Organizzazione Mondiale di Turismo, include il principio di autofinanziamento dei siti e monumenti culturali, citando che “Le risorse finanziarie derivanti dalle visite ai siti ed ai monumenti culturali dovranno essere utilizzate, almeno in parte, per il mantenimento, la salvaguardia, la valorizzazione e l’arricchimento di tale patrimonio”. Si tratta di una regola di giustizia per una materia marginalizzata, considerata generalmente antieconomica. Per quanto riguarda i siti archeologici ed i musei che hanno risorse finanziarie elevate, è importante disporre una parte per il restante patrimonio nazionale. È notabile la tendenza recente di Paesi archeologici, come la Grecia (per un piccolo spazio di tempo) e l’Italia, di essere dotati di un ministero unico per i beni culturali ed il turismo. Inoltre, forse il diritto turistico italiano è il diritto turistico nazionale più importante, nella storia mondiale di questa branca.
Per quanto riguarda un sistema museale (pubblico / privato), non si tratta solo di un mero servizio al pubblico. È anche, a ben vedere, il teatro di un mercato di riferimento per il turismo culturale (e non solo) interessante un certo ambito geografico (es. il centro storico di una città). Vi si possono creare varie posizioni dominanti di soggetti che vi agiscono per lucro. Il che genera distorsioni non solo della concorrenza, ma anche di un percorso culturalmente corretto di fruizione: e rischia di configgere col proposito della promozione della cultura intrinseco al servizio pubblico di valorizzazione[35].
Le visite al nuovo Museo dell’Acropoli sono usate dalla dottrina come esempio nel quadro della critica del tempo minimale di un movimento turistico. Siccome il periodo di 24 ore conduce necessariamente a pernottamento, questo spazio di tempo si ritiene come il tempo necessario per la qualificazione di un movimento turistico, dall’Organizzazione Mondiale di Turismo. Questo approccio è attribuito puramente a ragioni statistiche. Ad ogni modo, oggigiorno la durata dei soggiorni nella destinazione turistica non influisce sulla caratterizzazione del movimento turistico dato che i mezzi di trasporto (ad esempio aereo, treni a grande velocità, ecc.) e la costruzione di canali, ponti, tunnel sottomarini ecc. (tunnel della Manica, ponte di Öresund, ecc.) offrono al turista la possibilità di spostarsi dal suo luogo di domicilio ad un altro paese e di ritornare nell’arco di 24 ore. Ad esempio, una mattina un francese può prendere l’aereo da Parigi verso Atene, visitare il Museo dell’Acropoli e tornare nella sua patria nella stessa giornata[36].
Questa stretta relazione fra turismo e musei è esemplificata da un’iniziativa privata economica già del 1851. Nonostante il fatto che l’esposizione universale di Londra non fosse stata esattamente un tipo di museo, ha marcato l’identità dei musei finora, costituendo l’ultima pietra miliare nella storia di evoluzione dei musei[37]. Thomas Cook, colui il quale creò la prima agenzia di viaggi a scala internazionale nel 1845, approfittò di questa manifestazione culturale trasformandola in una destinazione turistica di massa[38].
I musei hanno una relazione ambivalente con il fenomeno delle guerre, lui stesso ambivalente nella storia dell’umanità[39]. La corsa era un meccanismo istituzionalizzato dell’organizzazione criminale degli stati coloniali europei e la guerra di corsa fu abolita nel 1856 con il trattato di Parigi, non ratificato dagli Stati Uniti che continuavano di usarla nel Pacifico[40]. Allo stesso modo, la guerra convenzionale continuava di essere un modo legittimo di risoluzione delle divergenze internazionali almeno fino l’entrata in vigore, nel 1929, del patto Briand-Kelogg, del 1928, noto come trattato di rinuncia alla guerra o patto di Parigi. È notabile che questo patto, avente lo scopo di eliminare la guerra quale strumento di politica internazionale, non trovò mai un’effettiva applicazione.
Gli approcci tradizionali alla relazione fra musei e guerra non sono convincenti, perché attribuiscono ai musei un mero ruolo passivo. Infatti, secondo la dottrina, i musei hanno a volte approfittato delle guerre, per arricchire le loro collezioni, ma, probabilmente, senza realmente volerlo. Ad ogni modo, il museo è nella storia e costituisce un attore privilegiato di quella dato che è, esso stesso, un luogo di memoria, un ‘’luogo della storia’’[41]. Essa non è costituita solo da “quello che è successo’’ ma anche dal modo di raccontare il passato mentre il museo è uno dei narratori. Anche dopo la guerra, il museo è attore, più frequentemente per camuffare o giustificare le sue azioni passate. Ne risulta che i musei devono fare la loro autocritica sul tema dei loro propri legami con la guerra ed i sacrilegi militari, anche nella misura che essi erano meramente strumenti del meccanismo statale dell’ideologia sovrana. Anche la costruzione del Palazzo Medici a Firenze del Rinascimento, che ha costituito forse il primo caso di museo nell’Europa, era una nuova forma di potere[42].
In combinazione alla proibizione, esplicita nella Costituzione tedesca, della guerra aggressiva, la pace è promossa a principio costituzionale per la politica internazionale degli Stati[43]. Dunque, si registra nella lista dei diritti degli uomini e dei popoli, di terza generazione[44]. Ad esempio, i musei non sono legati allo scopo statale di pace e di amicizia, esplicitamente previsto al paragrafo 2 dell’articolo 2 della Costituzione greca, nella quale non sono addirittura presenti, almeno in modo esplicito. Nell’ordinamento italiano, la pace è stata vista come valore costituzionale nettamente preminente e indiscutibile, elemento in riferimento per la politica nazionale.
Il diritto degli individui, o dei popoli, alla pace coincide con il dovere di agire in chiave pacifica (attraverso l’istruzione e l’educazione delle nuove generazioni, la pratica della nonviolenza, ecc.)[45].
La cultura costituisce un congiunto unico, che include varie categorie di beni culturali, sia materiali che immateriali, consacrato come seconda parte della nozione costituzionale dell’ambiente (inteso in un’accezione ampia). Inoltre, sarebbe preferibile evitare l’uso di termini come “dovere” per quanto riguarda il ruolo ambientale dei cittadini, per non alterare la natura di questa facoltà come libertà fondamentale (diritto civile). La parità fra lo Stato ed i privati sul tema della tutela dell’ambiente sembra già soddisfacente, attraverso la consacrazione del diritto soggettivo dei privati e l’uso giurisprudenziale o informale di sostituti del termine “dovere” (“responsabilità”, “debito”, ecc.)
Il diritto alla cultura non è semplicemente una versione del diritto all’ambiente ma ha una autonomia ed una dinamica di per sé, deducibili dal diritto alla sponsorizzazione. Inoltre, i musei dovrebbero incitare in modo sistematico i loro visitatori all’interpretazione del senso delle collezioni[46]. Potrebbero anche promuovere il godimento dei diritti fondamentali, in modo particolare dei nuovi diritti (o di solidarietà), dunque in favore di loro stessi (nel caso di musei privati).
Per quanto riguarda il contenuto delle costituzioni formali, sarebbe preferibile regolare l’ambiente naturale e la cultura in un articolo unico, con relazione della novità del principio di sviluppo sostenibile, poiché l’ambiente in senso ampio include non soltanto i beni materiali naturali e culturali ma anche i beni immateriali, anch’essi naturali (energia) e culturali (pensiero). Indipendentemente da questa suggestione, la disposizione precitata del primo comma del paragrafo 1 dell’articolo 16 della Costituzione ellenica potrebbe essere revisionata come segue:
“L’arte e la scienza, la ricerca e l’insegnamento sono liberi, con l’interpretazione come loro catalizzatore i musei sono mezzi polivalenti per lo sviluppo sostenibile e la promozione dell’arte e della scienza, della ricerca e dell’insegnamento, che costituiscono obbligo dello Stato e diritto di ciascuno, con la sponsorizzazione come loro catalizzatore”.
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Il diritto alla cultura ed i diritti connessi implicano un’altra cultura giuridica…
* Avv., Dott. Ric., Docente dei contratti pubblici, di energia e di ambiente, dell’Università degli Studi di Nicosia (Cipro); maniatis@dikaio.gr
[1] Adriana Apostoli, Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all’interno della Comunità, Costituzionalismo.it, n. 1/2016, p. 1.
[2] Gaetana Trupiano, Economy and sociology in Cultural Heritage. Financing the culture in Italy, Journal of Cultural Heritage, 6 (2005), pp. 337-343.
[3] Antoine Maniatis, La protection des biens culturels, RSC, 2010 Janvier / Mars 2010 n. 1, p. 304.
[4] Demetrio Christofilopoulos, Tutela di beni culturali, Dikaio & Oikonomia P. N. Sakkoulas Atene 2005, p. 1 (in greco).
[5] Gianna Carympali-Tsiptsiou, Regime legale di monumenti, Collezionisti, Antiquari, Rivenditori di monumenti più nuovi, Edizione Sakkoula Atene – Salonicco 2009, soprattutto p. 27 ss. (in greco), D. Voudouri, Stato e musei Il quadro istituzionale dei musei archeologici, Edizione Sakkoula Atene – Salonicco 2003 (in greco), Antoine Maniatis, Lavori di tutela di monumenti ed il processo di guerra contro il saccheggio di antichità Approfondimento al Diritto della Cultura, Edizioni Ant. N. Sakkoula Atene – Komotini, 2010 (in greco), ecc.
[6] Elsa Forey (avec la participation de Gaëlle Kulig), Droit de la Culture, Gualino lextenso éditions 2008 Paris 2009, Antoine Maniatis, Introduzione al Diritto della Cultura, Edizioni Ant. N. Sakkoula, Atene – Komotini 2008 (in greco), ecc.
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[10] Giuseppe Severini, Beni culturali: valorizzazione e fruizione L’immateriale economico nei beni culturali, AEDON, n. 3, 2015.
[11] Massimo Severo Giannini, I beni culturali, Riv. trim. dir. pubbl., 1976, I, p. 24 ss.
[12] Alessandro Pizzorusso, Diritto della cultura e principi costituzionali, Quaderni costituzionali, a. XX, n. 2 agosto 2000, p. 317.
[13] Yann Buttner, André Maurin, Le professeur des écoles et son environnement juridique, Point de Droit, Edilaix en partenariat avec MAIF Assureur Militant, février 2008, p. 15 ss.
[14] Antoine Maniatis, Actualité du droit pénal hellénique Aspects pénaux et administratifs du droit du tourisme, RSC, janvier – mars 2015, n. 1, p. 234.
[15] Christophe Lachièze, Droit du Tourisme, LexisNexis Paris 2014, p. 16 e soprattutto nota 89.
[16] Françoise Chatelain, Pierre Taugourdeau, Œuvres d’art et objets de collection en droit français, LexisNexis 2011, p. 190.
[17] Enrico Pattaro, Lineamenti per una teoria del diritto, Editrice CLUEB Bologna marzo 1985, pp. 3-4.
[18] Elsa Forey (avec la participation de Gaëlle Kulig), Droit de la Culture, Gualino Lextenso Éditions 2009, p. 17, Eric Mirieu de Labarre, Droit du patrimoine architectural, LexisNexis Litec Paris 2006, p. 15.
[19] Francisco Javier Dorantes Díaz, El derecho a la cultura, Derecho y Cultura, Otoño 2001, pp. 111-112.
[20] David Boyd, The Constitutional Right to a Healthy Environment, Environment Science and Policy for Sustainable Development, July – August 2012, http://www.environmentmagazine.org/Archives/Back%20Issues/2012/July-August%202012/constitutional-rights-full.html.
[21] Veronica Dini, Il diritto soggettivo all’ambiente, Giuristi Ambientali, http://www.giuristiambientali.it.
[22] Adriana Apostoli, Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all’interno della comunità, Costituzionalismo.it, 1/2016, nota 1.
[23]s.n., I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale Relazione predisposta in occasione dell’incontro della delegazione della Corte costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia 30-31 marzo 2006, http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf.
[24] Gianluca Gambogi, La protezione penale del patrimonio culturale nell’ordinamento giuridico italiano, intervento al V Seminario Internacional de Arte y Derecho – Barcellona 17 maggio 2013, pp. 3-4.
[25] Giulio Spina, Strumenti di tutela dell’ambiente: dal diritto penale ai sistemi (volontari) di gestione ambientale, Ambiente e Sviluppo, 7/2012, p. 650.
[26] Gerasimo Theodosis, La libertà dell’arte, Edizioni Kastanioti, p. 19 (in greco).
[27] Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, Erik Wolf – Hans – Peter Scheider (Hrsg.), 1973, p. 201.
[28] Antoine Maniatis, PPP and the constitutional right to the environment, Constitutionalism.gr, 2015 http://www.constitutionalism.gr/site/?cat=106.
[29] Konstantin Chryssogonos, Xenophon Contiades, Der Beitrag Griechenlands zur europäischen Rechtskultur: der verfassungsrechtliche Umweltschutz, JöR n.F. 2004, p. 21.
[30] Constantino Chrysogonos, Diritti civili e sociali, Nomiki Vivliothiki, 2006, p. 44 (in greco).
[31] Evangelia Coutoupa-Regkakou, Diritto dell’Ambiente, Edizioni Sakkoula Atene – Salonicco, 2008, pp. 57-58 (in greco).
[32] Cfr. Ernst Benda, Lo stato sociale di diritto, 1998 (traduzione in greco).
[33] Prodromo Dagtoglou, Diritto Costituzionale Diritti Civili, Atene – Salonicco 2012, p.10 (in greco).
[34] Antoine Maniatis, Tourism and the ‘Rule of law’, AJHTL, 2016-1, pp. 4-5.
[35] Giuseppe Severini, L’immateriale economico nei beni culturali, AEDON, 3/2015.
[36] Demetrio Mylonopoulos, Diritto Turistico, Nomiki Vivliothiki 2011, p. 5 (in greco).
[37] Donald Preziosi, Musei ed… altre cose pericolose. Cosa è cambiato nei musei a partire dall’epoca del Palazzo da Cristallo?, Quaderni di museologia 4/2007, pp. 7-14 (traduzione in greco).
[38] Richard Vainopoulos, Sophie Mercier, Le tourisme, Le Cavalier Bleu Éditions 2009, p. 117.
[39] Antoine Maniatis, Le pillage des biens culturels, les musées et les droits de l’homme, AIDH Vol. VI/2011, pp. 658-659.
[40] Michael Hennessy - Picard, La piraterie atlantique au fondement de la construction des souverainetés coloniales européennes, Champ pénal / Penal field, Vol. XIII 2016.
[41] André Gob, Des musées au-dessus de tout soupçon, Armand Colin, 2007 p. 15.
[42] E. Hooper - Greenhill, Il museo ed i suoi precursori, Fondazione Culturale di Gruppo di Pireo 2006, pp. 24-25 (traduzione in greco).
[43] Peter Badura, Staatsrecht Systematische Erläuterung des Grundgesetzes, 6. Auflage, G.H. Beck, 2015, pp. 987-988.
[44] Constantino Chrysogonos, Diritti civili e sociali, Nomiki Vivliothiki, 2006, p. 43 (in greco).
[45] Paolo de Stefani, Diritti umani di terza generazione, Aggiornamenti Sociali, 01 (2009), p. 21.
[46] Donald Preziosi, Musei ed… altre cose pericolose. Cosa è cambiato nei musei a partire dall’epoca del Palazzo da Cristallo?, Quaderni di museologia 4/2007, pp. 3-15 (traduzione in greco).